Molti inventori quando si approcciano per la prima volta alla materia dei brevetti, hanno una domanda sulla contraffazione del brevetto: “cambiando qualcosa al mio ritrovato, gli altri possono copiarlo e farla franca?”.
La risposta è no, non è sufficiente una piccola modifica. La registrazione conferisce una tutela del brevetto per equivalenti e non per identità.
Il brevetto, infatti, tutela le caratteristiche indicate dall’invetore, considerando ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni (art. 52 comma 3bis CPI).
La tutela del brevetto copre
- gli elementi indicati nella rivendicazione principale;
- gli ulteriori elementi indicati nelle rivendicazioni dipendenti;
- gli elementi equivalenti a quelli indicati in ciascuna rivendicazione
Quando c’è contraffazione di brevetto?
Quando è violato il diritto d’uso esclusivo, ovvero qualcuno ha fatto uso commerciale di un ritrovato che riproduce gli elementi indicati nelle rivendicazioni tenuto conto di ogni elemento ad essi equivalente.
In sintesi, la regola degli equivalenti serve a:
- Dare un’interpretazione del brevetto in base alla quale un prodotto o un procedimento, pur formalmente diverso dall’invenzione brevettata, può essere comunque a quest’ultima equiparato e così ricondotto nell’ambito di protezione.
- Tutelare i diritti del titolare e a garantirgli una protezione effettiva, non subordinata cioè alla riproduzione integrale e letterale di tutti gli elementi dell’invenzione.
- Garantire un’equa protezione del titolare del brevetto, visto che cerca di evitare lo svuotamento del contenuto del diritto di esclusiva attuato mediante modeste e non significative varianti apportate dal contraffattore.
Che cosa significa contraffazione per equivalente di un brevetto?
Sono state proposte varie metodologie, sostanzialmente riconducibili a tre criteri per individuale quando un brevetto è contraffatto per equivalenti:
- Criterio del triplice requisito (mezzi, funzione, risultato);
- criterio dell’ovvietà;
- criterio dell’approccio complessivo;
Formulazione di un esempio
Per comprenderli questo esempio concreto può essere di grande aiuto.
L’azienda A brevetta un sifone per wc a risparmio di acqua. Questo ritrovato raggiunge il risultato di interrompere il flusso d’acqua al rilascio del pulsante di scarico, con i seguenti mezzi: un foro sulla curva del sifone, una valvola che aprendo quel foro ha la funzione di agire sulla pressione interna, e il pulsante di scarico, solidale con la valvola, per cui al suo rilascio questa apre il foro e agendo sulla pressione, interrompe il flusso.
Un’impresa concorrente realizzi un sifone B formalmente diverso ma che sfrutta la stessa idea inventiva: ottiene, infatti, risparmio di un terzo dell’acqua, attraverso un primo foro collocato sulla curva del sifone sempre aperto, una valvola solidale al pulsante del wc che apre e chiude un secondo foro, ovvero, quello di ingresso dell’acqua, per variare la pressione all’interno del sifone, arrestando il flusso d’acqua, quando il livello di questa scenda al di sotto dell’apertura del secondo foro.
Spiegazione dei criteri della contraffazione
Qui di seguito si darà una spiegazione teorica di ciascuno dei tre criteri di interpretazione del brevetto e poi un’applicazione pratica, utilizzando l’esempio dei due sifoni.
1. Contraffazione del brevetto e criterio del triplice requisito.
In base al criterio del triplice requisito, viene considerata equivalente quella realizzazione formalmente diversa che, tuttavia, raggiunge “sostanzialmente” lo stesso risultato, sostanzialmente con gli stessi mezzi, che svolgono sostanzialmente la stessa funzione.
Applicazione al caso concreto
A parere di chi scrive applicando questo primo criterio sebbene i due brevetti siano diversi, il secondo potrebbe essere considerato in violazione del primo, perchè avrebbe sostanzialmente stessi mezzi (fori, valvola solidale con pulsante di scarico), con la stessa funzione (depressurizzare il sifone), che porta sostanzialmente allo stesso risultato (interruzione del flusso d’acqua al rilascio del pulsante di scarico).
2. Criterio dell’ovvietà
In base a questo secondo criterio è considerata equivalente quella realizzazione che è un’ovvia variante rispetto a quella rivendicata.
Questo criterio ha avuto un correttivo, dalla giurisprudenza. In base ad esso, se la modifica è originale, lede comunque i diritti del titolare, se riproduce interamente o parzialmente il brevetto.
È il caso di un prodotto o procedimento, che aggiunge una o più caratteristiche (anche originali) ad un brevetto precedente, o ad una sua parte.
Applicazione al caso concreto
In questo caso la soluzione tecnica di utilizzare un foro più piccolo solo quanto basta per far funzionare il sifone e posizionare la valvola sul tubo di carico in modo da immettere pressione atmosferica, sufficiente a interrompere il flusso, quando il livello dell’acqua scende al di sotto delluogo dove èposizionata la valvola, può essere considerata non ovvia.
Tuttavia il sifone B riproduce parzialmente il sifone A. Non funziona, infatti, senza utilizzare la valvola solidale allo scarico del wc, in modo tale che al rilascio dello stesso, la valvola si apra immettendo pressione atmosferica e bloccando il flusso d’acqua.
In questo caso, sempre a parere di chi scrive, la contraffazione esisterebbe nonostante la variante sifone B non sia banale, in quanto riprende una parte del sifone A.
3. Contraffazione del brevetto e criterio dell’approccio complessivo
Secondo questo terzo criterio la contraffazione per equivalenti ricorre quando la soluzione attuata dal contraffattore, pur costituita da elementi formalmente diversi da quelli contenuti nelle rivendicazioni brevettuali, sia espressione della medesima “idea inventiva”, o “idea di soluzione”, o “nucleo inventivo protetto”.
Riprendendo sempre l’esempio dei due sifoni, e applicando questo terzo criterio, la contraffazione risulta in modo più evidente: l’idea inventiva infatti è proprio quella di consentire l’interruzione del flusso d’acqua al semplice rilascio del pulsante di scarico, attraverso la soluzione tecnica di aprire un foro collegato con l’esterno che immetta atmosfera e interrompa il flusso l’acqua innescato dal sifone.
Quali sono i criteri applicati nel tempo dalla Corte di Cassazione per la contraffazione di brevetto?
La Suprema Corte Italiana si è occupata del problema, più volte, applicando fin dall’inizio il criterio della non ovvietà, aggiungendo successivamente il correttivo della non riproduzione di tutto il brevetto o di una parte di esso.
In ultimo ha applicato il principio di non ovvietà combinandolo, per dare maggiore concretezza all’esame di contraffazione, con gli altri due criteri.
I principi espressi dalla Cassazione sono in sintesi i seguenti:
1. Principio di modifica non banale
“In tema di contraffazione di brevetto per equivalenza, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, sì da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, in questo caso soltanto potendosi ritenere che la soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta.” (Cass.civ.257 del 13.1.2004);
2. Utilizzo integrale o parziale del brevetto
“In tema di brevetti per invenzioni industriali, al fine di escludere la contraffazione per equivalenza non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l’utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore.” .[…] Ciò significa che tale variazione deve consentire di raggiungere il medesimo risultato finale dell’invenzione protetta, senza tuttavia utilizzare questa. Da tali premesse deriva che la contraffazione per equivalenza non potrebbe essere esclusa nel caso in cui il prodotto (o il procedimento) brevettato, sia riprodotto, anche solo parzialmente, con una variazione apportata ad un singolo componente, o ad una singola fase del procedimento, ancorché tale variazione debba qualificarsi non banale né ripetitiva della precedente.” (Cass. civ. 30.12.2011 n.30234; c.d. caso “Barilla”).”
3. Principio delle conoscenze del tecnico medio
“In tema di contraffazione di brevetto per equivalenza, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, costituendone contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente. La valutazione deve farsi tenendo conto delle conoscenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema.”(Cass. civ. 12.6.2012 n.9548).
4. Combinazione dei tre principi
“Vi sono indubbiamente casi in cui la non coincidenza fra il prodotto e il contenuto oggettivo delle rivendicazioni brevettuali non esclude la contraffazione allorché la modesta variante incida su di un elemento della rivendicazione che non abbia importanza centrale nell’economia dell’idea inventiva (eliminandolo, o sostituendolo in una diversa soluzione espressiva della stessa idea fondamentale); o allorché il prodotto accusato di contraffazione per equivalenti assolve alla stessa funzione del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via e pervenendo allo stesso risultato; o, ancora quando la soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata appaia ovvia e non originale, tenuto conto, quale parametro di valutazione, delle conoscenze medie del tecnico del settore.” (Cass. civ.07.02.2020 n. 2977).
Conclusioni
In questo articolo si è data una spiegazione estesa e completa della portata dei diritti di brevetto, e dei criteri per comprendere quando in concreto c’è contraffazione. Questa guida non sostituisce una consulenza professionale che in questa materia è fortemente consigliata.
L’avvocato Valentina Stamerra del network giuridico multidisciplinare Diritto&Consulenza è a disposizione per assistenza e per consulenza in materia di Prorprietà Intellettuale e Industriale. E’ possibile fissare una call gratuito o un appuntamento in Studio nelle sedi di Milano, Bologna o Lecce.
Avv. Valentina Stamerra